,

La negoziazione assistita in materia familiare

La procedura di negoziazione assistita in materia familiare

Alcuni recenti interventi normativi hanno modificato la fisionomia del diritto di famiglia introducendo alcune fondamentali novità.

Infatti non solo sono stati abbreviati i termini entro i quali le coppie separate possono avviare il procedimento di divorzio ma sono state inserite nuove modalità di svolgimento dei procedimenti di separazione e divorzio.

Per quanto riguarda il primo punto, tutti sanno che nell’ordinamento italiano è previsto un “doppio” binario: una coppia di coniugi legata in matrimonio, sia esso esclusivamente civile oppure concordatario (ovverosia un matrimonio religioso con effetti civili) deve necessariamente passare attraverso due distinti procedimenti per cancellare definitivamente detto legame: separazione prima e di divorzio poi.

Sino all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 2015 il periodo intercorrente tra la separazione e lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale era di ben tre anni, mentre adesso questo periodo è stato abbreviato tanto che comunemente la legge è individuata come “divorzio breve”.

La nuova disciplina prevede infatti che tale periodo sia di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale (oppure quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale).

Il dettato normativo quindi prescinde dalla presenza o meno di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, ancorandosi esclusivamente alla natura del precedente procedimento di separazione.

Ancora, il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 ha introdotto la nuova procedura di negoziazione assistita (artt. 2- 11), applicabile a qualsiasi tipo di controversia (purché si verta in materia di diritti disponibili), anche in ambito familiare.

Questo significa che i procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio (nelle ipotesi in cui sia già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, giudiziale o consensuale), nonché quelli di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio possono essere trattati tramite la procedura di negoziazione assistita, in alternativa alla giurisdizione ordinaria dinanzi ad un Tribunale.

La negoziazione assistita può essere esperita sia in presenza che in mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

In quest’ultima ipotesi tuttavia i coniugi avranno a disposizione altresì un’ulteriore modalità di conclusione di un accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; tale procedura si svolge direttamente dinanzi al Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile, è ancor più snella della negoziazione e prevede l’assistenza facoltativa del legale (in negoziazione è obbligatoria).

Come si avvia la procedura di negoziazione in ambito familiare

Il legale cui vi rivolgete ha l’obbligo di informarvi della possibilità di ricorrere a questa procedura e illustrarvene il contenuto.

Il coniuge che intenda separarsi oppure avviare il procedimento di divorzio, tramite un legale di propria fiducia, inviterà il coniuge da cui intenda separarsi oppure il coniuge da cui si è separato e da cui intenda divorziare a partecipare alla procedura di separazione/divorzio in negoziazione assistita.

Il coniuge dovrà rispondere all’invito entro 30 giorni dalla ricezione di quest’ultimo, sempre tramite un legale di propria fiducia.

Se la persona invitata rifiuta l’invito oppure non risponde, vi saranno a suo carico delle conseguenze negative nel successivo procedimento che, fallita quindi la negoziazione, si svolgerà dinanzi al Tribunale (v. art. 4: La mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e degli articoli 96 e 642, primo comma c.p.c.).

A seguito dell’adesione del coniuge invitato, i legali avvieranno la procedura – che verrà disciplinata da una convenzione di negoziazione (che nonostante il termine costituisce le cd. “regole del gioco”, individuando l’oggetto della procedura, i tempi e termini ed eventuali proroghe della durata stabilita) mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.

La procedura deve avere una durata non inferiore a un mese e non superiore a tre, può comunque essere prorogata per ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.

La durata è senza dubbio un vantaggio da tenere in considerazione nella scelta delle modalità con cui procedere: questa procedura assicura tempi più ridotti rispetto a quella giudiziale, ove può capitare di attendere molti mesi per la fissazione dell’udienza davanti al Giudice del Tribunale, ormai oberati di fascicoli.

Se tramite la procedura in parola viene raggiunto un accordo, quest’ultimo produce gli effetti e tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.

Tuttavia se un accordo non viene raggiunto tra i coniugi oppure se la parte invitata si rifiuta di aderirvi o non risponde (si veda sopra per quanto riguarda le conseguenze negative di tale comportamento), non rimarrà che rivolgersi al Tribunale per una procedura contenziosa, che comunque in ogni momento potrà essere trasformata, su richiesta dei coniugi che abbiano trovato finalmente un accordo, in consensuale.