Aggiornamento – Bonus Covid-19 e pensione di invalidità

Un breve aggiornamento relativo al precedente contributo (19 Maggio 2020), a seguito della pubblicazione in G.U. del Decreto Rilancio.

Avevamo parlato degli istituti (i c.d. bonus) previsti dal D.L. “Cura Italia” (n. 18/2020) a sostegno di alcune categorie lavorative e del problema della cumulabilità o meno di tali bonus con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1 della Legge n. 222/1984.

Infatti il Decreto Legge n. 18/2020 (“Cura Italia”) aveva disposto il pagamento dei cd. bonus alle categorie indicate negli articoli sopra menzionati [ovverosia professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28), lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), lavoratori del settore agricolo (art. 30) e lavoratori dello spettacolo (art. 38) nonché lavoratori dipendenti e autonomi non compresi nelle precedenti categorie cui viene riconosciuto il “Fondo per il reddito di ultima istanza” (art. 44)] a condizione che questi non fossero “titolari di pensione”.

Al momento della divulgazione della newsletter di Maggio il nuovo D.L. Rilancio era appena stato pubblicato, pertanto adesso possiamo indicare con certezza che l’esecutivo ha preso atto della formulazione ambigua dei precedenti provvedimenti chiarendo una volta per tutte e in modo esplicito che anche i percettori di assegno ordinario di invalidità hanno diritto al versamento del bonus.

In particolare l’art. 75 (“Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità”) prevede oggi che «All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1 bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222“».

La disposizione inserita nel Decreto sembrerebbe tuttavia lasciare in sospeso la questione della retroattività della stessa.

Alcuni commentatori hanno ritenuto che la norma abbia valenza anche per il passato e che quindi gli aventi diritto che non hanno inoltrato la richiesta per il versamento del bonus o che addirittura si sono visti respingere la relativa domanda poiché ritenuti esclusi dall’applicazione della relativa regolamentazione, potrebbero ottenere lo strumento di sostegno non soltanto per i mesi di aprile e maggio, ma anche per quello di marzo 2020. Lo stesso Istituto I.n.p.s. ha provveduto al riesame d’ufficio di circa 20mila domande di indennità per il mese di marzo 2020 relative ai titolari di assegno ordinario di invalidità, in precedenza respinte, ponendole in pagamento.

Pertanto la problematica sembrerebbe risolta (quantomeno sul piano “operativo”), sebbene sul punto permangano delle perplessità, visto che il Decreto Rilancio ha aggiunto a posteriori il comma 1 bis dell’art. 31 del Decreto Cura Italia, che dovrebbe quindi applicarsi solo a partire dalla entrata in vigore del medesimo D.L. Rilancio.

Inoltre il nuovo Decreto prevede l’erogazione di ulteriori indennità, disciplinate dagli artt. 84 (lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (lavoratori domestici), 78 (Modifiche al Fondo per il reddito di ultima istanza) e 98 (lavoratori sportivi).

In proposito l’art. 86 prevede anche in questo caso in modo espresso che tutte le suddette indennità «sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222».

Infine l’art. 82 prevede inoltre un Reddito di emergenza (Rem) per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il quale è espressamente indicata l’incompatibilità con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano titolari di pensione diretta o indiretta. Tuttavia la norma specifica “ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità”: quindi i percettori di assegno potranno quindi fare domanda anche per il Rem.