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Esdebitazione: la percentuale di soddisfacimento dei creditori

esdebitazione

Abbiamo visto in un precedente articolo cos’è l’istituto giuridico dell’esdebitazione (v. qui) così come prevista e disciplinata dagli artt. 142 e seguenti della Legge Fallimentare, come modificata a seguito della riforma del 2006 (D.Lgs. n. 5/2006, il quale prevedeva invece l’istituto della riabilitazione civile).

Tramite l’esdebitazione il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti nel corso della procedura fallimentare, i quali di conseguenza non potranno più richiedere il pagamento dei propri crediti al debitore fallito ed esdebitato:

in sintesi il soggetto fallito può essere liberato completamente dai debiti residui anche in caso di liquidazione parziale dei creditori.

Tuttavia devono essere presenti nel caso dis pecie particolari condizioni individuate dalla norma sopra citata.

In proposito risulta di particolare interesse l’esame del provvedimento del Tribunale di Prato ottenuto dallo Studio.

Invero a seguito dell’istanza del debitore, il Collegio pratese ha ritenuto l’istanza ammissibile e sussistenti i requisiti in conseguenza del parere positivo del Curatore, il quale in particolare ha specificato come il ricorrente avesse cooperato con gli organi della procedura, adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non avesse ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; avesse consegnato al curatore la corrispondenza relativa ai rapporti patrimoniali ricompresi nel fallimento; non avesse beneficiato di altra esdebitazione; non avesse posto in essere alcuna delle condotte descritte dall’art. 142 c. 1 n. 5) L.F.; non avesse subito alcuna condanna penale né fossero in corso procedimenti a suo carico per i reati di cui all’art. 142 c. 1 n. 6) L.F.

Di particolare rilevanza risulta l’approccio del Tribunale di Prato il quale ha così operato:

  • In linea con la sentenza Cass. Civ. n. 24214 2011, il Tribunale non ha ritenuto necessaria tutti i creditori siano soddisfatti, essendo al contrario sufficiente che il pagamento, ancorché parziale, sia stato effettuato in favore dei soli creditori chirografari; in altre parole detta circostanza non impedirebbe la concessione del beneficio di esdebitazione.
  • Inoltre, sempre alla luce della citata pronuncia, il Tribunale ha stimato sufficiente ai fini della concessione anche la percentuale di soddisfazione dei creditori piuttosto contenuta (2,20%) del caso di specie.

Fermo restando che tale percentuale non può essere irrisoria (v. Cass. Civ. n. 7550/2018), il Collegio ha ritenuto che sia rimessa al Giudice di merito la valutazione relativa all’adeguatezza della parzialità di soddisfazione, operando un bilanciamento tra favor debitoris e interesse dei creditori.

«La L. Fall., art. 142, comma 2, recita: “L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”, nulla stabilendo dunque, in termini quantitativi, in ordine all’entità dei crediti rispetto al totale, il cui soddisfacimento è richiesto come presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione. Il legislatore si è invero limitato a stabilire al riguardo che al fine indicato occorre il pagamento di una parte dei debiti esistenti, e sarà dunque compito del giudice del merito, con il suo prudente apprezzamento, accertare quando ciò si sia verificato, quando cioè la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia».

Il provvedimento pratese fa infine riferimento alla Direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019, entrata in vigore il 16 luglio 2019, che all’art. 20 fornisce un ulteriore parametro cui ancorare la decisione del Giudice:

“gli Stati membri in cui l’esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell’imprenditore provvedono affinché l’obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell’imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell’imprenditore durante i termini per l’esdebitazione e tenga conto dell’equo interesse dei creditori”.

Nella fattispecie il Collegio ha tenuto in considerazione il fatto che il debitore avesse messo a disposizione dei creditori tutti i suoi beni (considerato che l’obbligo di rimborso deve essere parametrato alla situazione individuale del debitore e proporzionato ai beni e agli attivi sequestrabili), determinando una soddisfazione parziale di questi ultimi in esito alla ripartizione ricavato dalla vendita dei beni stessi.

Pertanto l’interesse dei creditori è da intendersi conseguito alla stregua di una valutazione riferita non tanto alla percentuale concreta di soddisfazione dei creditori, ma piuttosto all’attivo integrale che il debitore ha messo a disposizione di questi ultimi.

In una situazione di piena cooperazione del debitore, come quella qui descritta, solo ipotesi di condotta disonesta, di malafede o di violazione degli obblighi di cooperazione nei confronti della procedura possono essere valutate come condizioni ostative all’esdebitazione.